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Struttura

Servizi o uffici di riferimento
Responsabile
Emanuela Cigolotti
Tipologia organizzazione

Amministrativa

Documenti

Ulteriori informazioni

Calcolo IMU





Imposta Municipale Propria IMU dal 2020

Imposta Municipale Propria 2020 - Art.1 commi 738-783 Legge n° 160 del 27/12/2019

PRESUPPOSTO

Presupposto per l’applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi di imposta, sia persone fisiche che giuridiche, in base alle quote di proprietà possedute:

- i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);

- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;

- il locatario nel casi di locazione finanziaria per tutta la durata del contratto ;

i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);

  • i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • i concessionari di aree demaniali.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

vedasi delibera aliquote dell'anno interessato

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • Abitazione principale (con relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile (in tal caso vi è l’obbligo di dichiarazione);

fattispecie assimilate all’abitazione principale:

  • unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche a prescindere dalla residenza anagrafica;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture del 22.04.2008;
  • casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (immobili di cat. D/10 e fabbricati di altre categorie catastali che presentano l’annotazione di ruralità);
  • terreni agricoli o incolti nel Comune di Vernio in quanto ricadono in aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 della Legge 27 dicembre 1977,n°984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n°9 del 14/06/1993;
  • gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
  • posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5 del DPR n°601/1973;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di culto, purchè compatibili, con le disposizioni degli artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

CALCOLO DELL’IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni, applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

b) 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

c) 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);

d) 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

e) 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);

f) 55 per i fabbricati categoria catastale C/1.

La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili (vedasi delibera di approvazione aliquote).

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza, ottenendo così l’imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni, se spettanti. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.

Calcolo online si trova sulla pagina principale del sito

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998. L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione della riduzione si ritiene assolto, per quanto riguarda l’inizio della locazione, con la presentazione della dichirazione stessa all’ufficio tributi.

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Resta fermo l’obbligo dichiarativo in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione per inagibilità/inabitabilità;
  • per le unità immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
  • Tale riduzione si applica a condizione che sussistano tutti i requisiti elencati nella seguente tabella (per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e Finanze del 17.02.2016). Dall’anno 2019 il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

COMODANTE
(possessore)


  1. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune (Vernio) in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  2. Non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia, ad eccezione di quello concesso in comodato e di quello adibito a propria abitazione principale, purché non rientrante nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.

COMODATARIO

(utilizzatore)


  1. Deve essere un parente in linea retta entro il primo grado (figlio o genitore) del comodante.
  2. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile ottenuto in comodato.

TIPO DI IMMOBILE


  1. Godono della riduzione l’abitazione concessa in comodato e le sue pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta a catasto unitamente all’unità abitativa.
  2. Sono escluse dal beneficio le abitazioni rientranti nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.

CONTRATTO DI COMODATO


Il contratto di comodato deve essere registrato.

BENEFICIO FISCALE E DECORRENZA


Il comodante-possessore ha diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile IMU, decorrente dalla data di stipula del contratto di comodato o, se successiva, dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza anagrafica nell’immobile ottenuto in comodato.

OBBLIGO DICHIARATIVO


Il comodante-possessore deve presentare la dichiarazione IMU utilizzando l’apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, in attesa dell’eventuale aggiornamento del modello, nelle note in calce alla dichiarazione va riportata la seguente od analoga dicitura:“abitazione data in comodato: si attesta il possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2019 per la riduzione del 50%”.

VERSAMENTI E SCADENZE

L’IMU è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno : versamento del 50% dell’imposta dovuta (oppure è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro la stessa data);
  • entro il 16 dicembre: versamento del saldo dell’imposta.

Esclusivamente per i soggetti di cui all’art1 comma 759 lettera g) L.160/2019 è previsto il versamento in tre rate con le seguenti scadenze (l’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente):

  • 16 giugno prima rata;
  • 16 dicembre seconda rata;
  • 16 giugno dell’anno successivo a quella a cui si riferisce il versamento rata a saldo.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3912 abitazione principale;
  • 3914 terreni agricoli;
  • 3916 aree edificabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato;
  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune.

N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quale è prevista la seguente ripartizione: 7,60 per mille quota Stato e il 2 per mille quota Comune.

IMPORTO MINIMO
Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

(cosiddetto “ravvedimento operoso”)

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 1,50% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione IMU (redatta sul modello ministeriale) e le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Modalità di presentazione: consegna diretta all'Ufficio Tributi; spedizione per posta con raccomandata indirizzata a: Comune di Vernio - Servizio Tributi - Piazza del Comune 20 - 59024 San Quirico di Vernio; via pec: comune.vernio@postacert.toscana.it.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni ICI valgono anche con riferimento all’IMU.
Gli enti non commerciali inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale




Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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