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Imposta Municipale Propria IMU dal 2020
Imposta Municipale Propria 2020 - Art.1 commi 738-783 Legge n° 160 del 27/12/2019
PRESUPPOSTO
Presupposto per l’applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi di imposta, sia persone fisiche che giuridiche, in base alle quote di proprietà possedute:
- i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
- il locatario nel casi di locazione finanziaria per tutta la durata del contratto ;
i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
ALIQUOTE E DETRAZIONI
vedasi delibera aliquote dell'anno interessato
ESCLUSIONI ED ESENZIONI
L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:
fattispecie assimilate all’abitazione principale:
CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni, applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
b) 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
c) 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);
d) 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
e) 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
f) 55 per i fabbricati categoria catastale C/1.
La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili (vedasi delibera di approvazione aliquote).
La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza, ottenendo così l’imposta dovuta.
Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni, se spettanti. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.
Calcolo online si trova sulla pagina principale del sito
RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998. L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione della riduzione si ritiene assolto, per quanto riguarda l’inizio della locazione, con la presentazione della dichirazione stessa all’ufficio tributi.
La base imponibile è ridotta del 50%:
COMODANTE
(possessore)
COMODATARIO
(utilizzatore)
TIPO DI IMMOBILE
CONTRATTO DI COMODATO
Il contratto di comodato deve essere registrato.
BENEFICIO FISCALE E DECORRENZA
Il comodante-possessore ha diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile IMU, decorrente dalla data di stipula del contratto di comodato o, se successiva, dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza anagrafica nell’immobile ottenuto in comodato.
OBBLIGO DICHIARATIVO
Il comodante-possessore deve presentare la dichiarazione IMU utilizzando l’apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, in attesa dell’eventuale aggiornamento del modello, nelle note in calce alla dichiarazione va riportata la seguente od analoga dicitura:“abitazione data in comodato: si attesta il possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2019 per la riduzione del 50%”.
VERSAMENTI E SCADENZE
L’IMU è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:
Esclusivamente per i soggetti di cui all’art1 comma 759 lettera g) L.160/2019 è previsto il versamento in tre rate con le seguenti scadenze (l’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente):
Codici tributo da utilizzare per il versamento:
N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quale è prevista la seguente ripartizione: 7,60 per mille quota Stato e il 2 per mille quota Comune.
IMPORTO MINIMO
Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.
COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA
(cosiddetto “ravvedimento operoso”)
In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.
E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.
COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.
DICHIARAZIONI
La dichiarazione IMU (redatta sul modello ministeriale) e le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Modalità di presentazione: consegna diretta all'Ufficio Tributi; spedizione per posta con raccomandata indirizzata a: Comune di Vernio - Servizio Tributi - Piazza del Comune 20 - 59024 San Quirico di Vernio; via pec: comune.vernio@postacert.toscana.it.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni ICI valgono anche con riferimento all’IMU.
Gli enti non commerciali inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale
Ultimo aggiornamento
30-08-2022 17:08