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"Ai sensi dell'art. 238 comma 10 D. L.gs. 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12 D. Lgs. 116/2020, "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti [quota variabile]".

Si precisa che per ottenere tale agevolazione è necessario conferire al soggetto privato TUTTI i propri rifiuti urbani (sarà cura dell'Ufficio comunicare al Gestore pubblico di non effettuare più la raccolta dei rifiuti presso l'utenza o le utenze interessate).

Tale agevolazione ha effetto dall'anno successivo alla richiesta, per dare la possibilità al Gestore pubblico di riorganizzare il proprio servizio, e verrà annualmente confermata dietro presentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, dei formulari in cui si attestano il recupero dei rifiuti urbani e le effettive quantità recuperate.

Modalità e termini per esercitare l’opzione
La decisione di avvalersi di soggetto privato diverso dal gestore pubblico per avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti da un’utenza non domestica dovrà essere comunicata al Comune, compilando ed inviando tramite PEC (comune.vernio@postacert.toscana.it) l’apposito modulo scaricabile da questa pagina

Entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo

Per utenze attivate in data successiva al termine annuale sopra indicato: entro 60 giorni dall’inizio dell’occupazione/detenzione dei locali/aree, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo

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Ultimo aggiornamento

27-03-2023 13:03

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