IMU - Imposta municipale propria
Cosa occorre
Dal primo gennaio 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e l’IRPEF con le relative addizionali regionali e comunali sui redditi fondiari per immobili non locati, sono sostituite dall’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale. Dal 01/01/2012, quindi, non esiste più l’ICI e le norme che la riguardano contenute nel D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se non espressamente richiamate dall’articolo 13 del D.l. n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), non possono ritenersi applicabili alla nuova imposta.
Il recente d.l. 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 44 del 26 aprile 2012, ha introdotto sostanziali modifiche ed integrazioni al Decreto Monti. In particolare le novità più importanti riguardano le modalità di calcolo e versamento dell’imposta per l’anno 2012, diversificando quanto dovuto per l’acconto dal saldo, il quale avrà funzione di conguaglio annuo d’imposta da effettuarsi sulla base delle effettive aliquote deliberate/modificate dal Comune.
Principale normativa di riferimento
Decreto legge n° 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale.
Decreto legge n° 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 44/2012 (c.d. Decreto fiscale), articolo 4.
Decreto legislativo n° 504/1992 - Istituzione dell’ICI – per i soli articoli richiamati.
Decreto legislativo n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria e abolizione dell’ICI.
Decreto legislativo n° 446/1997, articolo 52 - Potere regolamentare in materia di tributi locali
Circolare IMU n° 3/DF Ministero Economia e Finanze, del 18/05/2012.
Le principali novità
La nuova Imposta Municipale Propria (brevemente IMU) ricalca, in buona sostanza, l’Imposta Comunale sugli Immobili sia per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile.
Emergono, tuttavia, sostanziali novità che possono essere di seguito riassunte senza la pretesa di ritenerle esaustive:
Reintroduzione dell’obbligo di versamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale che viene limitata ad una sola unità catastale (eliminando il concetto degli alloggi contigui) ove il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (che divengono elementi tassativi per l’attribuzione della natura di abitazione principale dell’alloggio). Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detrae una somma complessiva (detrazione) di 200,00 euro. La detrazione può essere maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d’età) a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base di 200,00 euro, non può superare l’importo massimo di 400,00 euro;
Limitazione al numero ed alla qualità delle pertinenze all’abitazione principale (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
Ridefinizione e diversificazione dei coefficienti di capitalizzazione (moltiplicatori) da applicare alle rendite catastali dei fabbricati (che vanno rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni agricoli (che vanno rivalutati del 25%) per la determinazione della base imponibile;
Assoggettamento all’imposta dei fabbricati ancorché rispettosi dei requisiti di ruralità come definiti dall’articolo 9, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.l. n° 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n° 133/1994;
Obbligo di versamento dell’imposta con modello F24 per la rata d’acconto ed introduzione del versamento con bollettino postale solo a partire dal 01 dicembre 2012;
Quota d’imposta a favore dello Stato gravante sugli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dagli immobili strumentali all’agricoltura;
Obbligo di utilizzo per il calcolo dell’imposta dovuta per l’acconto 2012 delle aliquote di base disposte dal Decreto Monti per l’abitazione principale e per gli altri immobili e differenziazione in ratei a seconda della diversa tipologia d’immobili;
Saldo dell’imposta 2012 a conguaglio per l’intero anno da determinarsi sulla base delle aliquote deliberate dal Comune;
Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati storici e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
Riserva a favore dello Stato
Tra le novità introdotte dall’IMU vi è l’istituzione di una quota d’imposta a favore dello Stato determinata sulla base dell’aliquota del 3,8 per mille.
L’aliquota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e pertinenze e di quelli qualificati come fabbricati rurali strumentali all’attività agricola secondo le norme vigenti in materia di IMU.
L’aliquota statale non si aggiunge alle aliquote deliberate dal Comune ma è parte di esse.
Così, ad esempio, dell’aliquota pari al 7,6 per mille la quota d’imposta calcolata applicando il 3,8 per mille andrà versata direttamente allo Stato, mentre al Comune resterà la differenza (7,6 – 3,8 = 3,8 per mille).
La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento) alla quota d’imposta dovuta al Comune.
Chi deve pagare l’IMU
- Sono assoggettati alla nuova imposta coloro che vantano sugli immobili i seguenti diritti:
Proprietà;
Usufrutto;
Uso;
Abitazione anche formatosi a seguito di assegnazione dell’alloggio da parte di sentenza del giudice nell’ambito di procedura di separazione coniugale;
Enfiteusi;
Superficie;
Il concessionario di aree demaniali;
Il locatario di immobili in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) sin dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
L’ex coniuge affidatario della casa coniugale in quanto, ai soli fini dell’IMU, si ritiene titolare di un diritto d’abitazione.
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 sono esenti dall’imposta convertito in Legge 133/94 del Comune di Vernio in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
L'IMU è l'imposta municipale sugli immobili che dal 2012 reintroduce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) sul patrimonio immobiliare.
L'imposta municipale è applicata sulla prima casa e su tutti gli immobili.
Per calcolare l'IMU è necessario partire dalla rendita catastale dell'immobile, calcolare la base imponibile (valore catastale) e quindi l'imposta IMU al netto delle eventuali detrazioni fiscali.
Rendita catastale. La rendita catastale è indicata nell'atto di compravendita dell'immobile. Insieme alla classificazione dell'immobile è la base di partenza per il calcolo dell'imposta IMU.
Rivalutazione del 5%. La rendita catastale deve essere rivalutata del +5% rispetto al suo valore originario. Si ottiene in tal modo la rendita catastale rivalutata (RC).
Base imponibile. Sulla base della classificazione dell'immobile (A1, A2, ecc.) deve essere individuato il relativo moltiplicatore (M). Ad esempio per i fabbricati di classe A (salvo A10) il moltiplicatore è 160. La rendita catastale rivalutata (RC) deve essere moltiplicata per il moltiplicatore (M) al fine di ottenere il valore catastale dell'immobile (VC). Il valore catastale è la base imponibile IMU.
Sulla base della claassificazione dell'immobile sono previsti i seguenti moltiplicatori IMU:
160 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati della classe A, fatta eccezione per la categoria A/10, e la classe C2, C6 e C7.
140 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come B, C3, C4, C5.
80 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come D/5 (moltiplicatore aggiunto in Parlamento in fase di conversione in legge del decreto).
80 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come A10.
60 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (modifica del Parlamento in fase di conversione in legge del decreto).
55 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come C1.
Calcolo imposta IMU. Moltiplicando l'aliquota di imposta per il valore catastale (VC) si ottiene l'imposta IMU al lordo di eventuali detrazioni.
Detrazioni prima casa. Per le abitazioni principali può essere applicata una detrazione fiscale di 200 euro dall'imposta IMU. Ad esempio, se l'imposta IMU è pari a 600 euro, al netto della detrazione prima casa l'imposta IMU netta da pagare è pari a 400 euro.
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Detrazioni figli. Per ogni figlio domiciliato nell'immobile è prevista una detrazione di 50 euro, fino ad una detrazione per figli massima di 400 euro.
Detrazioni complessive. una famiglia può ottenere una detrazione sull'abitazione principale per un massimo di 600 euro, di cui 200 euro per la detrazione prima casa e altrettanti 400 euro max. di detrazione per i figli a carico. Ad esempio, una famiglia con un figlio residente nell'abitazione principale può detrarre 250 euro (200 euro di abitazione principale + 50 euro di detrazione figli) dall' imposta IMU.
- Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 16 GIUGNO e il 16 SETTEMBRE, la terza rata è versata entro il 16 DICEMBRE a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 GIUGNO in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni previste, entro il 16 DICEMBRE a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
- Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per gli altri immobili può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 GIUGNO in misura pari al 50% dell’imposta applicando l’aliquota di riferimento, entro il 16 DICEMBRE a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell’imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell’imposta con il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni.
L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro).
Il versamento minimo è di 12,50 euro annui (non relativi ad ogni singola rata).
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, …”. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
• “3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
• “3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
• “3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
• “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
• “3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”; 2
• “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
• “3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;
• “3923” - denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;
• “3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Cosa fare se il versamento non è stato effettuato entro la scadenza
Se il versamento dell’imposta non è avvenuto entro la scadenza prevista dalla legge, il contribuente può versare ugualmente l’imposta dovuta, con l’applicazione di una sanzione ridotta e di interessi moratori. Per evitare che vengano applicate sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, il contribuente che si accorge (prima che se ne accorga l'Ufficio), di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "Ravvedimento Operoso".
Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.
Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione del versamento del tributo, in quanto risulta essere la più frequente.
Omesso versamento del tributo e sanzioni
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell’IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.
Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%, se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo
Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo.
Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo. Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.
Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.
Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.
Esistono ulteriori forme di ravvedimento operoso (tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.
Le aliquote IMU sono state deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n°31 del 26/09/2012, esecutiva ai sensi di legge.
Regolamento IMU per il Comune di Vernio
Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n°22 del 19 Giugno 2012.




